Opporsi al canone raiNei giorni scorsi, dopo un forte ritardo che ne ha spostato l’emanazione prevista originariamente per il 15 febbraio, è entrato in vigore il decreto attuativo su canone RAI. Ormai la notizia era già diventata di dominio pubblico, ma solo adesso si è raggiunta l’ufficialità: il famigerato canone sarà ora suddiviso in dieci rate mensili da 10 euro, da pagare tramite la fattura bimestrale della bolletta elettrica.

Negli scorsi mesi le proteste non si sono fatte attendere. Oltre a quelle classiche contro il canone, ne sono arrivate di nuove, come quelle che vedevano la nuova norma come anti-costituzionale, una vera e propria estorsione da parte dello Stato contro i contribuenti che da sempre non vedono di buon occhio l’imposta sul possesso del televisore. In Rete sono comparse centinaia di siti che provavano a dare una soluzione, che spiegavano come evitare di pagare il canone e che invitavano esplicitamente a non farlo. Ma è possibile ciò? A fronte del nuovo sistema di addebito, cosa deve fare realmente chi vuole limitarsi a pagare la bolletta dell’Enel evitando di pagare i 10 euro al mese in più? In questo articolo cercheremo proprio di rispondere a queste domande, senza troppe promesse e senza alzare troppo i toni. Ci limiteremo quindi a spiegare la norma alla quale ci si può aggrappare.

Chi ritiene di avere diritto all’esonero dal pagamento del canone RAI non dovrà far altro che richiederlo in anticipo inviando un’apposita autocertificazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La domanda deve essere spedita tramite raccomandata a.r. direttamente all’Agenzia delle Entrate di Torino, o in alternativa consegnata a mano presso l’Ufficio delle Entrate più vicino al luogo di residenza.

Ovviamente tale esonero sarà previsto solo in caso di appurata presenza di motivazioni valide. Tra le cause ritenute valide ai fini dell’esenzione, da riportare tassativamente nella dichiarazione, troviamo: immobile sprovvisto di televisione; abitazione data in affitto, di cui l’utenza della luce è ancora intestata al titolare dell’immobile, mentre la disponibilità del televisore è solo degli inquilini; soggetto titolare di esenzione dal pagamento del canone RAI (persona con almeno 75 anni di età e un reddito che, sommato a quello del coniuge, non deve superare 6.713,98 euro annui, e non convivente con altri soggetti); versamento già effettuato dall’altro coniuge mediante il sistema tradizionale (bollettino postale).

Per quanto riguarda la seconda casa, non dovrebbe essere richiesto alcun pagamento in quanto il canone RAI, stando alle previsioni della legge di Stabilità 2016, verrà addebitato esclusivamente sulle abitazioni principali adibite a residenza del nucleo familiare. Come sancito dalla normativa, il canone RAI deve essere infatti versato una sola volta per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di televisioni o di immobili posseduti. Sono quindi escluse anche le varie case al mare, in montagna, a uso investimento o ottenute in eredità, per le quali la società erogatrice del servizio elettrico non dovrà addebitare il canone.

La paura più grande per chi si appresta a fare domanda di esenzione resta però una: in caso di mancato pagamento del canone RAI, vista la sua presenza sulla bolletta dell’ENEL, si potrebbe prospettare anche l’interruzione della fornitura del servizio elettrico? La risposta è ovviamente negativa. Tuttavia, qualora il pagamento dell’imposta sulla tv dovesse considerarsi dovuto e il contribuente non avesse provveduto a versarne l’importo, si rischia comunque non soltanto un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza, ma anche una sanzione pari a cinque volte il valore del canone. Qualora, poi, dovesse verificarsi un ulteriore inadempimento, l’importo viene iscritto a ruolo e la riscossione delegata a Equitalia.

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