Manca ormai poco al termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi ed è quanto mai necessario fare un po’ di chiarezza sulla questione detrazioni e deduzioni IRPEF. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha sentito la necessità di pubblicare una circolare per dissipare i dubbi espressi dai CAF e dagli operatori.

Modello Unico 2016

Vediamo nel dettaglio cosa chiarifica la circolare dell’Agenzia delle Entrate e quali sono le novità per quanto riguarda deduzioni e detrazioni IRPEF per il modello 730 e Unico. Ecco l’elenco delle spese deducibili che è possibile applicare alla dichiarazione dei redditi:

  • ticket del Servizio Sanitario Nazionale;
  • assistenza infermieristica e riabilitativa disabili (se prescritta da un medico);
  • le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili, interamente deducibili dal reddito complessivo;
  • spese assistenza e ricovero Disabili (non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica);
  • contributi previdenziali ed assistenziali e volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza, oneri deducibili dalla dichiarazione dei redditi annuale anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico e sempre se versati secondo le disposizioni di legge; contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per un importo non superiore a 5.164,57 euro;
  • contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL;
  • riscatto anni di laurea;
  • ricongiunzione contributi;
  • assegni periodici di mantenimento (esclusi gli assegni periodici per il mantenimento dei figli).

Ecco invece l’elenco delle spese detraibili:

  • canoni di locazione inquilini a basso reddito;
  • canoni di locazione abitazione principale per lavoratore dipendente che trasferisce la residenza per motivi di lavoro;
  • canoni di locazione abitazione principale per giovani tra 20 e 30 anni;
  • canoni per alloggi sociali;
  • canoni di locazione per gli gli studenti universitari fuori sede;
  • contratti a canone convenzionato.

Le spese sanitarie detraibili sono:

  • prestazioni chirurgiche e specialistiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico;
  • prestazioni rese nella medicina omeopatica;
  • ricoveri a seguito di operazione chirurgica o degenze (in caso di ricovero di una persona anziana presso un istituto, la detrazione spetta solo nella misura delle spese mediche e non sulla retta mensile o annuale);
  • acquisto di medicinali;
  • acquisto di dispositivi medici qualora dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico, che dovrà essere contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE e 98/79/CE; spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie come aerosol o misuratore di pressione;
  • spese relative al trapianto di organi; importi ticket pagati (se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale);
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Per poter essere detratta la spesa sanitaria, essa deve essere documentata con fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino; per quanto riguarda invece l’acquisto di medicinali, la detrazione spetta solo se la spesa è certificata da fattura o “scontrino parlante”, sul quale devono essere tassativamente specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario.

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