Tasi e imu 2016Mancano ormai pochissimi giorni alla scadenza per il pagamento dell’acconto di Imu (imposta sul possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) e Tasi (Tariffa sui servizi indivisibili chiesta dai Comuni ai titolari di immobili) e anche quest’anno non mancano le novità. Il 16 giugno è il termine ultimo intanto andiamo a vedere cosa prevede quest’anno la legge di Stabilità 2016.

Rispetto alle normative degli anni precedenti, è stato introdotto il concetto di comodato gratuito, ristretto però solo ad alcuni casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di due immobili se ubicati nello stesso Comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Queste categorie che, fino allo scorso anno pagavano l’imposta, sono esonerati per quanto riguarda l’abitazione principale.

La Finanziaria entrata in vigore il 1°gennaio 2016 prevede anche che i Comuni non abbiano la possibilità di innalzare le aliquote stabilite allo scopo di aumentare il gettito, svuotando il portafogli di chi, nonostante le novità, è costretto a pagare. Non cambia invece la modalità di pagamento: l’acconto sarà pari al 50% dell’importo complessivo.

Le aliquote e le detrazioni da utilizzare saranno quelle dell’anno precedente, a meno che i comuni non abbiano approvato nuove delibere entro lo scorso 30 aprile. Insomma, non si pagherà più la Tasi sulla prima casa a meno che non si tratti di residenze di lusso, ovvero di immobili ricadenti nelle categorie A/1 (abitazione signorile),  A/8 (villa) e A/9 (castello).

Per abitazione principale si intende la casa usata come dimora abituale dal suo proprietario e dalla famiglia. Come ripetuto più volte, per questo tipo di immobili la TASI non è più dovuta, così come non si dovrà pagare nulla per le relative pertinenze, ossia gli immobili rientranti nelle categorie catastali C2, C6 e C7 come solai, cantine, posti auto, box e tettorie, a condizione che ognuna di esse appartenga ad una differente categoria catastale.

Non si pagheranno tasse nemmeno sugli immobili assimilati all’abitazione principale, vale a dire: casa dei pensionati residenti all’estero, immobili dei soci delle cooperative, alloggi sociali, casa coniugale assegnata al coniuge dopo la separazione, casa del personale di forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco e carriera prefettizia. Ogni Comune avrà la possibilità di decidere altri immobili da inserire nella categoria degli “assimilati all’abitazione principale”. Per conoscere le decisioni prese occorre verificare le delibere approvate dal proprio comune.

Per quanto riguarda l’Imu, invece, sono esenti dal pagamento coloro che possiedono terreni montani, parzialmente montani o su isole minori. A parte questi casi straordinari, esenzione anche per terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione e per quelli di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Imu e tasi, ricapitolando, non si pagano neppure per abitazioni rurali, popolare e ultrapopolare e villini.

Si pagano, invece, entrambe le imposte se si posseggono ville di grandi dimensioni, castelli e palazzi storici o artistici o locali commerciali. Imu e Tasi saranno invece dovute sulle seconde case. Ma in questi casi occorre fare le dovute differenziazioni. Nel caso in cui il proprietario abbia stipulato un affitto a canone concordato, dovrà calcolare l’importo su una base imponibile pari al 75%.

Se invece l’immobile è stato concesso in comodato d’uso a parenti di primo grado, l’ammontare dovrà essere calcolato sul 50% della base imponibile. Rimanendo sulle case in affitto, se il proprietario dovrà pagare il 100% dell’IMU e il 70-90% della TASI (in base alla decisione del proprio Comune di residenza), l’inquilino sarà esonerato dal versamento dell’imposta municipale unica, ma dovrà pagare dal 10% al 30% dell’imposta sui servizi indivisibili nel caso in cui la casa in affitto non risulti essere abitazione principale.

Per gli enti non commerciali, il pagamento dovrà avvenire in tre rate: le prime due, entro rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, pari ognuna al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente; l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo (2017 dunque).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *