Il Contratto di ComodatoIl comodato d’uso gratuito è quella specifica forma contrattuale con cui una parte (comodante) consegna ad un’altra parte (comodatario) un bene mobile o immobile affinché se ne serva per un periodo di tempo circoscritto o per un uso determinato, assumendo l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto. Esso è per sua natura gratuito e gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile ne dettano le caratteristiche fondamentali.

Come si può già intuire da questa semplice introduzione, abbiamo a che fare con un tipo di contratto molto diffuso sia in ambito privato (per esempio per cedere in uso una casa o un’auto a un familiare), sia in ambito commerciale (per macchinari e attrezzature). Il Codice infatti non prevede precisi obblighi di forma, rendendo il comodato una categoria perfetta per chi non vuole troppe complicazioni legali e burocratiche. È tuttavia preferibile, soprattutto qualora lo si utilizzi in ambito industriale o commerciale, redigerlo in forma scritta con una certa attenzione, in modo da evitare possibili contenziosi tra le parti. In questo articolo spiegheremo proprio come fare.

Prima di tutto bisogna specificare che il contratto di comodato è strettamente vincolato all’oggetto e alle parti che intervengono nel contratto e, pertanto, occorre stabilire il tipo di bene, mobile o immobile, nonché le parti interessate, privati o soggetti economici. La compilazione deve perciò prevedere una serie di elementi: i dati anagrafici dei soggetti interessati, che sono comodante e comodatario; i dati catastali se si tratta di abitazione o di registro se si tratta di beni mobili individuati in pubblici registri come per esempio il PRA per le auto; l’oggetto del contratto; la durata del comodato; la disciplina del codice civile: il contratto di comodato d’uso gratuito è regolato dal Codice Civile dall’art. 1803 all’art. 1812; il foro competente; la firma dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda la registrazione, anche in questo caso non vi è alcun obbligo. Tuttavia, qualora si decida di stipularlo in forma scritta, può essere opportuno, specialmente se viene stipulato tra imprese o professionisti, procedere alla registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate. I passaggi da seguire per la registrazione del contratto sono i seguenti: predisposizione e firma in originale, da parte di entrambe le parti, del contratto di comodato, in tre copie; applicazione sul contratto di una marca da bollo da 16 euro, ogni 4 pagine del contratto da registrare. La procedura deve essere effettuata su ogni copia del contratto che si intende registrare. Fate attenzione al fatto che le marche devono riportare data non successiva a quella di stipula del contratto. Si deve poi compilare il Modello 69, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che deve essere firmato da una delle parti e dall’eventuale soggetto delegato che registrerà l’atto. Infine bisogna effettuare il versamento dell’imposta di registro di 200 euro e consegnare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate tutta la documentazione assieme ad una copia delle carte di identità del soggetto comodante e del comodatario.

Una domanda spinosa può sorgere riguardo la questione dell’IMU e della Tasi. Quando si tratta di un contratto di comodato d’uso, chi è tenuto a pagare? Al pagamento dell’IMU sono tenuti i titolari di una diritto di proprietà. Qui va specificato che il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto di proprietà. Infatti, il comodatario è un semplice detentore del bene immobile, pertanto non deve pagare l’IMU. Diverso invece il discorso per quanto riguarda la TASI: in questo caso l’imposta deve essere ripartita tra proprietario e comodatario.

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